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          Appendice 1 - dal programma elettorale di "Progetto Rossano Trevisan" a proposito della cava (vedi pag. 16 - sezione "Verde pubblico"):
   
          Ascolta la presentazione - sala consiliare, 18-06-2008    
   

Vista la complessità del tema e la obbiettiva difficoltà nel reperire i vari documenti chiediamo a chiunque abbia commenti, precisazioni, correzioni o integrazioni da fare in merito di contattarci all'indirizzo mail: info@pdrossanoveneto.net Sarà nostra premura correggere, catalogare e pubblicare in questo sito le varie informazioni pervenute in modo da poter essere il più precisi possibile.

 

 

DEMOCRATICAmente

                                       

Appunti e informazioni a servizio dei cittadini

a cura del Circolo del Partito Democratico di Rossano V.to

 Anno I - Numero 1 - giugno 2008

PRIMA AZIONE: L'INFORMAZIONE

 

Dopo le elezioni amministrative del nostro Comune, ci presentiamo nuovamente ai rossanesi per mettere a disposizione il nostro impegno: siamo i membri del Circolo del Partito Democratico di Rossano V.to, affiancati da altri amici, molti dei quali presenti nella “Lista n.1 - Partito Democratico” che ha partecipato al recente confronto elettorale.

Per chi non ricordasse chi siamo, o le nostre facce, è possibile “rinfrescare la memoria” visitando il sito internet del Circolo:         www.pdrossanoveneto.net , sito che resta e resterà attivo ed aggiornato nell'intento di risultare utile a tutti (notiamo che i siti degli altri contendenti sono rimasti inesorabilmente “bloccati” a prima delle elezioni ... ).

Intendiamo proseguire l'impegno politico in paese, nel rispetto della fiducia riposta nel nostro gruppo da un significativo numero di rossanesi e nell'interesse di tutta la cittadinanza. Abbiamo intenzione di ricercare un dialogo costruttivo con la nuova Amministrazione, promuovendo presso di essa le nostre istanze e le proposte contenute nel nostro programma elettorale.

Siamo convinti che il dialogo presuppone innanzitutto una adeguata informazione delle parti sui temi da dibattere; per questo motivo abbiamo formalizzato al Sindaco in data 22/04/2008 una richiesta di accesso ai documenti amministrativi, con particolare riferimento a quelli attinenti le attività consiliari, che ci permetta una reale conoscenza delle problematiche da affrontare e delle scelte che si intendono intraprendere. Tutto ciò nello spirito di una reale partecipazione democratica, sancita anche dallo Statuto Comunale, nonché promessa in campagna elettorale da tutti i gruppi presenti. Il nostro obiettivo primario è che a Rossano si possa aprire, anche col nostro piccolo contributo, una nuova stagione fatta di confronto costruttivo e non di contrapposizioni sterili.

Al momento la nostra richiesta ha tuttavia ricevuto risposta negativa, per la verità da parte del solo Segretario Comunale, il quale ci chiede di attenerci ad una pesante prassi burocratica in nome di una legge (la n.241 del 1990) il cui spirito è esattamente contrario a quanto sostenuto dal Segretario nella sua risposta. La legge in questione, che regolamenta l'accesso ai documenti amministrativi, promuove infatti la massima trasparenza dell'azione amministrativa, in sintonia con lo Statuto Comunale e con il Testo Unico degli Enti Locali.         
Alla luce di queste disposizioni abbiamo presentato in questi giorni una nuova richiesta di accesso e siamo fiduciosi che possa ricevere maggiore attenzione, anche in considerazione del fatto che molti dei documenti ai quali richiediamo di accedere sono da numerosissimi altri comuni resi semplicemente disponibili su internet, e perciò liberamente e gratuitamente accessibili da ogni parte del mondo ! 
Crediamo che un passo in avanti in tal senso sia doveroso anche da parte della nostra attuale Amministrazione.


 

IL PRIMO NUMERO DI “DEMOCRATICAmente”

In linea con quanto fin qui esposto e con l'impegno di informazione che ci vogliamo assumere, non dimenticando quanto previsto dal nostro programma elettorale, abbiamo deciso di dare vita a questa “iniziativa editoriale”.

Si tratta di un periodico di informazione, senza cadenza prefissata, che intende comunque seguire con sufficiente regolarità le vicende politiche del nostro paese.

Il primo obiettivo che ci poniamo è quello di raccogliere informazioni, documentarci sui fatti, e creare una base di conoscenza da condividere in modo più possibile oggettivo, con l'intento primario di informare i cittadini su quanto avviene a Rossano.

Secondariamente, e in maniera possibilmente distinta, vogliamo comunicare ai cittadini come il nostro gruppo “legge” i fatti e, di volta in volta, qual'è il nostro pensiero, quali sono le nostre riflessioni e le nostre proposte nel merito.

Siamo convinti che questa possa essere una iniziativa utile anche per avvicinare le persone alla politica locale e creare una comunità attenta e partecipe.

 Ma veniamo ora ai contenuti di questo primo numero, nel quale intendiamo approfondire il tema della cava “ex-EGAF” di via Ca' Vico (proprietà Biasuzzi); vicenda che negli ultimi tempi sta evolvendo in maniera molto rapida e in merito alla quale riteniamo opportuno informare adeguatamente i cittadini Rossanesi. La cava costituisce infatti un nodo importante per il futuro dell'ambiente di Rossano, ambiente al quale è strettamente legata la qualità di vita dei suoi abitanti.

 

LA CAVA: UN FUTURO INCERTO

 I fatti

 La cava Biasuzzi “ex-Egaf” è da molti anni oggetto di concessione all'escavazione da parte della Regione Veneto, alla quale spettano le competenze relativamente alle attività di questo tipo sul territorio.

L’autorizzazione all’escavazione è abbinata ad un progetto di ricomposizione del sito (del 1989), al quale il cavatore si deve attenere al termine del periodo di concessione.

La società Biasuzzi Cave Spa ha richiesto e ottenuto negli anni diverse proroghe all’escavazione, fino alla data del 30/06/2004, data oltre la quale la Regione non ha più concesso proroghe: l'azienda da allora non è quindi più stata autorizzata a scavare.

 Nel frattempo, in periodo precedente al 1993 ma difficilmente definibile, Biasuzzi realizza abusivamente nell'ambito della cava un impianto di betonaggio (cioè produzione di calcestruzzo) che niente ha a che vedere con la concessione all'escavazione e che non risulta quindi contemplato nel progetto di ricomposizione.       
Il fatto che l'impianto sia stato realizzato abusivamente è confermato dal fatto che la stessa Biasuzzi Concrete Spa, proprietaria dell'impianto, presenta nel 1995 al Comune di Rossano V.to la domanda di condono della costruzione abusiva.

 Il 2005 rappresenta un anno-chiave per queste due “vicende parallele”: da un lato la Regione nega definitivamente ulteriori proroghe alla escavazione e diffida Biasuzzi Cave alla ricomposizione del sito entro un anno, dall'altro lato, il Comune di Rossano V.to rigetta la domanda di condono dell’impianto di betonaggio, reputandolo un abuso non condonabile in quanto l'impianto risulta in contrasto col progetto di ricomposizione della cava.

Contro queste decisioni, le società del gruppo Biasuzzi presentano puntuali ricorsi al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) del Veneto, richiedendo la sospensione dei provvedimenti in attesa dei pronunciamenti definitivi. Le sospensioni non vengono però concesse: segnale positivo (anche se non ancora definitivo) circa la correttezza delle azioni intraprese dalle Amministrazioni pubbliche in questione (Regione e Comune).

 Nel 2006 vi sono ulteriori pronunciamenti da parte degli enti preposti: la Regione sollecita la ricomposizione del sito, che non è avvenuta nei termini prescritti; il Comune emana un’ordinanza di demolizione dell'impianto di betonaggio che, non essendo condonabile, risulta a tutti gli effetti irregolare e deve essere smantellato.

Il tempo passa senza che l'impianto sia abbattuto (anzi, resta in funzione) e senza che la cava venga ricomposta (se non parzialmente).

 Dunque, alla fine del 2007, la Giunta Regionale dispone di incamerare la cauzione posta a garanzia della ricomposizione (circa 350 mila EURO) e di affidare le competenze in merito, nonché i fondi della cauzione, al Comune di Rossano V.to: incarico che viene accettato dal Comune, seppur con alcune note traversie in seno alla passata Amministrazione.

Il Comune emette inoltre ulteriore ordinanza di demolizione dell’impianto di betonaggio, che rischia altrimenti di costituire un impedimento alla ricomposizione della cava; ordinanza che viene impugnata da Biasuzzi presso il TAR, ma che tuttavia non viene sospesa dal Tribunale e risulta perciò a tutt'oggi attiva e da eseguire.

 Chiudiamo riportando i fatti più recenti.

Durante il primo consiglio comunale della nuova Amministrazione Trevisan, tenutosi il 28 aprile 2008, vengono approvate dalla nuova maggioranza le linee programmatiche per il prossimo quinquennio: si tratta del programma elettorale depositato dalla lista “Progetto Rossano Trevisan” prima delle elezioni, al quale viene allegata, come indirizzo politico proposto dal Sindaco, una bozza di convenzione transattiva tra il Comune e la Biasuzzi che, sviluppata nel periodo del commissariamento prefettizio, prevede in sintesi:

 l        la Biasuzzi si impegna a “estinguere” la cava e a ritirare pertanto il progetto di ampliamento giacente in Regione

l        la Biasuzzi si impegna alla conseguente ricomposizione ambientale del sito secondo il progetto originario, e a non destinare pertanto il sito (e le aree limitrofe) a discarica o impianti di gestione rifiuti

l        il Comune si impegna a sospendere l’ordinanza di demolizione dell’impianto di betonaggio

l        il Comune si impegna a rinunciare all’attuazione della delega conferita dalla Regione per la ricomposizione del sito

l        il Comune si impegna a concordare con la Biasuzzi una variante agli strumenti urbanistici esistenti (in particolare al PAT - Piano di Assetto del Territorio, “ex PRG”) al fine di consentire la costruzione di un nuovo stabilimento di produzione del calcestruzzo sul terreno adiacente alla cava, attualmente a destinazione agricola

l        le parti si obbligano al ritiro di tutte le cause pendenti fra di esse e di tutte le cause coinvolgenti la Regione Veneto, nessuna esclusa, con compensazione delle spese

l        la convenzione ha valore per 48 mesi e le parti sono consapevoli ed accettano che l'efficacia della stessa sia sospensivamente condizionata alla conferma delle sue previsioni nel PAT ad opera dell'Amministrazione comunale. Resta quindi inteso che, fino a quando non verrà trasformata urbanisticamente la destinazione d’uso dell’area oggetto di insediamento del nuovo impianto di betonaggio la convenzione non produrrà effetto alcuno per le parti e la ditta Biasuzzi Concrete spa manterrà attivo l’impianto attualmente in essere.

Abbiamo riassunto brevemente i principali fatti e passaggi relativi alla vicenda, per la verità piuttosto complessi. Rimandiamo chi volesse approfondire ulteriormente la questione al nostro sito:  www.pdrossanoveneto.net. Per eventuali chiarimenti il nostro indirizzo e-mail è: info@pdrossanoveneto.net


 

Le nostre considerazioni

 La semplice lettura dei fatti fin qui esposti, spogliata dei commenti e delle dichiarazioni a margine, consente di dare un’interpretazione piuttosto chiara della direzione che gli Enti hanno ufficialmente seguito fino al 2007.

Una serie di azioni da metà 2004 in poi, in accordo tra Comune e Regione, ha portato ad un passo dalla possibilità di “forzare” l'abbattimento dell'impianto di betonaggio abusivo e alla “ricomposizione d'ufficio” della cava.

In questo modo si arriverebbe finalmente alla chiusura definitiva della cava, con buone possibilità di escludere Rossano dal Piano Regionale Cave (il cosiddetto “PRAC”).

Invece queste azioni potrebbero ora essere improvvisamente vanificate dall'ipotizzato accordo tra il Comune e il cavatore.

Il compromesso viene presentato come l'unica possibilità di soluzione della vicenda e come azione di salvaguardia verso possibili ulteriori ampliamenti della cava, ma abbiamo viceversa motivo di pensare che il nostro Comune rischia invece di vedere aggiunta la beffa al danno, per i motivi che tentiamo di spiegare nel seguito.

 Abbiamo innanzitutto sottoposto la convenzione in oggetto ad un attento esame dal punto di vista legale, appurando che tale convenzione sarebbe, in caso di sottoscrizione, priva di valore legale, in quanto rende oggetto di accordo tra i soggetti (Comune e Biasuzzi) alcune peculiarità dell’azione dell'Ente Pubblico che per loro natura non lo possono essere.

In particolare: 1) l'imparzialità nel dare corso ai procedimenti avviati (leggi ordinanza di demolizione della costruzione abusiva), 2) l'impossibilità di “rinunciare” alla delega conferita da un ente superiore quale è la Regione, 3) l'impossibilità di barattare la propria prerogativa di governo del territorio (leggi una redazione del PAT che anziché perseguire l'interesse collettivo, “prometta” trattamenti di favore a determinati soggetti).

 Risulta poi da evidenziare come la clausola finale relativa alla durata, validità ed efficacia della convenzione ponga in luce la sostanziale mancanza di vantaggi reali per il Comune e per tutti i suoi cittadini.

Gli impegni che la ditta Biasuzzi assumerebbe, oltre ad essere già stati tutti ben definiti in sede regionale e comunale, risulterebbero sospesi fino alla eventuale modifica a lei favorevole del PAT. Nel frattempo tutto resta com'è ! Sito non ripristinato e impianto di betonaggio attivo !

 Colpisce il fatto che la convenzione, seppur non vincolante per le parti in quanto priva di valore legale, non sarebbe tuttavia priva di effetti pratici: sulla base di questi intendimenti preliminari infatti l'Amministrazione sta promuovendo presso gli enti superiori (Regione e Provincia) una serie di azioni volte ad ottenere alcuni risultati funzionali agli scopi previsti dalla convenzione:

 l        modifica del progetto originario di ricomposizione che consenta la presenza, seppure “temporanea” (già… ma fino a quando?) dell'impianto di betonaggio; con la conseguenza di far decadere l'ordinanza di demolizione emessa dal Comune stesso, rendendo di fatto regolare l'impianto

l        ritiro da parte della Regione della delega di ricomposizione al Comune; onere che ritornerebbe in carico alla Biasuzzi (ma cosa dovrebbe far pensare che ora la Biasuzzi provveda alla ricomposizione, visto che sono passati anni senza che l’abbia fatto?)


 

Conclusioni

 La strada sembra dunque ormai spianata verso la sottoscrizione di una convenzione simile a quella presentata in bozza dall'Amministrazione.

Siamo comunque convinti che, a dispetto delle dichiarazioni in merito, i tempi per la chiusura della controversia (e della cava) non saranno comunque brevi, visto che la prospettata modifica del PAT, che riteniamo inopportuna se non addirittura illegittima, richiederà ragionevolmente almeno due o tre anni (senza contare il fatto che questa modifica sottrarrebbe capacità edificatoria ad altri cittadini di Rossano, a favore della Biasuzzi).

Non sarebbe dunque più opportuno proseguire nella linea del rigore, che finora dimostra la sua validità, senza scendere a compromessi che non danno vantaggi reali alla collettività ?

E' giusto che la ragione diventi appannaggio di chi fa più ricorsi, o vogliamo dare il giusto valore alla tutela del nostro territorio ?

 Ci chiediamo a questo punto se l'unico esito reale ottenibile con l'attuale impostazione non sia una ulteriore e consistente dilazione dei tempi per la definitiva estinzione della cava: lasciare passare ancora gli anni, consentendo al cavatore di attendere tempi per lui migliori, tempi in cui sarà possibile magari ottenere un’ulteriore autorizzazione alla escavazione, con l'ampliamento della cava nell'area adiacente di sua proprietà… non sarà sicuramente una convenzione di questo tipo a poter impedire questa eventualità !

 

Questo lavoro vuole essere primariamente di utilità alla cittadinanza tutta, che vorremmo particolarmente vigile su queste tematiche, ma anche di stimolo all'Amministrazione in carica, che invitiamo a vagliare attentamente queste nostre riflessioni e a volerle tenere in debita considerazione nel prendere le proprie decisioni, nell'interesse di tutti.

 hanno collaborato a questo numero:

Mariano Agostinelli - Roberto Beltramello - Simone Bragagnolo - Valeria Castellan - Paolo Degetto - Fabio Martini - Massimo Rebellato - Rossana Rebellato - Giovanni Scapin

 

IL BETONAGGIO ALL'INTERNO DELLA CAVA

 

CRONOLOGIA ESSENZIALE DEGLI ATTI RELATIVI ALLA CAVA BIASUZZI “EX EGAF”,           aggiornata al 16/06/2008

Data

Soggetto

Atto

31/10/1989
n. 6133

Deliberazione Giunta Regionale

Autorizzazione coltivazione cava “ex Egaf” a Biasuzzi Cave spa (varie proroghe fino a scadenza ultima del 30/06/2004; ulteriore richiesta di proroga del 30/05/2004 è stata rigettata, vedi anche Decreto n.55 del 15/02/2005)

28/02/1995 prot. 2532

Biasuzzi Concrete spa

Istanza di condono edilizio per l'impianto di betonaggio  (composto da 1) tramoggia inerti 2) cabina di dosaggio 3) nastro  trasportatore 4) miscelatore 5) tre silos)) (l'istanza è oggetto di  istruttoria negli anni seguenti, fino al definitivo diniego del  08/11/2005)

15/02/2005 Decreto n.55

Dirigente Regionale

Mancata proroga all'escavazione, diffida alla ricomposizione (entro 1 anno) ed allo smantellamento degli impianti, salvo quanto legittimato da disposizioni diverse (con successiva nota di chiarimento n. 749029 del 03/11/2005) (Biasuzzi richiede proroga termini di 4 mesi del 15/02/2006: vedi anche Decreto n.97 del 12/05/2006)

08/11/2005 prot. 21606

Area tecnica urbanistica ed edilizia privata di Rossano Veneto

Diniego dell'istanza di condono per l'impianto di betonaggio (composto da 1) tramoggia inerti 2) cabina di dosaggio 3) nastro trasportatore 4) miscelatore 5) tre silos)), in quanto in contrasto con il progetto di ripristino allegato alla concessione dell'89.

15/11/2005 prot. 22140

Area tecnica urbanistica ed edilizia privata di Rossano Veneto

Ordinanza di demolizione (entro 90 gg) di altre opere realizzate in assenza di permesso di costruire (relativamente a: 1) due silos 2) manufatto ad uso magazzino 3) vasche di decantazione) (opere poi demolite)

24/03/2006 prot. 5973

Sportello Unico per l'Edilizia di Rossano Veneto

Ingiunzione di demolizione  (entro 90 gg) dell'impianto di betonaggio (composto da 1) tramoggia inerti 2) cabina di dosaggio 3) nastro trasportatore 4) miscelatore 5) tre silos))(conseguente al diniego del condono)

12/05/2006 Decreto n.97

Dirigente Regionale

Mancata proroga termini ricomposizione, concessi comunque 4 mesi per ricomposizione e smantellamento (termine poi non rispettato dalla ditta)

30/10/2007
n. 3391

Deliberazione Giunta Regionale

Si stabilisce l'incameramento del deposito cauzionale ed il ripristino ambientale affidato al comune di Rossano V.to

05/11/2007

Deliberazione del Consiglio Comunale

Il Consiglio accetta (a maggioranza) l'incarico di ricomposizione affidato dalla Regione con DGR 30/10/2007

30/11/2007 prot. 22606

Area tecnica urbanistica ed edilizia privata di Rossano Veneto

Ordinanza di demolizione (entro 90 gg, poi concessi altri 30 gg dal Commissario Scipioni) dell'impianto di betonaggio (composto da 1) tramoggia inerti 2) cabina di dosaggio 3) nastro trasportatore 4) miscelatore 5) tre silos)) (ordinanza tuttora attiva, ancorché non eseguita dalla ditta)

28/12/2007

Deliberazione del Consiglio Comunale

Il Consiglio accetta (all'unanimità) l'incarico di ricomposizione affidato dalla Regione con DGR 30/10/2007

28/04/2008

Deliberazione del Consiglio Comunale

Il Consiglio approva (a maggioranza) le linee programmatiche proposte dal Sindaco Trevisan, alle quali viene allegata una bozza di convenzione tra Comune e Biasuzzi, concordata tra la ditta ed il Commissario Scipioni durante il suo mandato

 

 

 

Trascrizione dal primo consiglio comunale di Rossano Veneto del 28 aprile 2008

 CONVENZIONE TRANSATTIVA

Tra Comune di Rossano Veneto rappresentato dal Commissario Straordinario Scipioni dottor Luigi e Biasuzzi Cave Spa con sede legale in Ponzano Veneto via Morganella Ovest 55 (Tv) qui rappresentate dal loro legale rappresentante Biasuzzi dottor Fabio. Si conviene e stipula quanto segue:

 1 - ESTINZIONE CAVA

La ditta Biasuzzi Cave S.p.A si obbliga all'estinzione della cava di ghiaia Ex Egaf e a tal fine si impegna irrevocabilmente a non porre in essere comportamenti incompatibili con tale espressa volontà di estinzione. La Biasuzzi Cave S.p.A. si obbliga inoltre, previa autorizzazione della Regione Veneto e della Provincia di Vicenza, a realizzare la ricomposizione ambientare dei sito secondo il progetto originario approvato con D.G.R. 6133/1989. Il Comune di Rossano Veneto, per contro, rinuncia all'attuazione del provvedimento di ricomposizione a lui affidato dalla Regione con deliberazione di G.R n. 3391 del 30.10.2007, e indica ed individua la ditta Biasuzzi Cave S.p.A. come la società che dovrà provvedere in sua vece alla ricomposizione del sito, entra 6 mesi dalla stipula della presente convenzione, e comunque dall'autorizzazione da parte della Regione, con differimento, fino al termine di ulteriori 2 mesi dalla demolizione dell'impianto di betonaggio, della ricomposizione della parte di sito su cui insistono il betonaggio e le aree di pertinenza a servizio dello stesso, di proprietà della ditta Biasuzzi Cave S.p.A, per un totale di mq. 3000

 2 – RINUNCIA A FUTURI AMPLIAMENTI

La Biasuzzi Cave S.pA si obbliga:

1) a ritirare e revocare il progetto di ampliamento della Cava Ex Egaf presentato in Regione in data 01-12-2004,

2) a non presentare domanda in futuro per aprire alcuna cava nel territorio comunale,

3) a non richiedere che il sito Ex Egaf ed aree limitrofe venga utilizzato in futuro quale sede di discarica o di altri impianti di gestione rifiuti.

Tali obblighi valgono per sé ed eventuali aventi causa.

 3 -IMPIANTO DI CALCESTRUZZO

Le parti si danno atto e convengono che per realizzare il nuovo impianto di calcestruzzo, che dovrà sorgere in area localizzata su terreno di proprietà della ditta Biasuzzi Cave S.p.A. come da. allegata planimetria sub.A), dovranno essere poste in essere le seguenti operazioni:

a) Il Comune contestualmente alla firma della presente Convenzione emanerà un atto dì sospensione del!'ordinanza di demolizione dell'impianto di betonaggio esistente (prot. n. 22206, n. Reg. Ord. 62/07 del 30-11-2007) notificata in data 6-12-2007

b) La ditta Biasuzzi Concrete presenterà entro 60 giorni dalla firma della presente convenzione un progetto definitivo del nuovo impianto di calcestruzzo, corredato da relazione, che intende realizzare sul terreno di proprietà sito in Comune di Rossano Veneto sopra individuato. Il progetto sarà redatto dall’architetto Campana Matteo, già incaricato della redazione del PAT, individuato dal comune di Rossano Veneto il cui onorario sarà posto integralmente a carico della ditta Biasuzzi: Il progetto dovrà contenere alcuni elementi progettuali qui riportati di seguito, anche se non in modo esaustivo:            .

1) Il lotto destinato al betonaggio dovrà essere perimetrato con alberature di mascheramento.

2) L’impianto, ad esclusione del punto di carico, dovrà essere rinchiuso in un capannone in modo tale da evitare rumori e polveri.

3) La ditta Biasuzzi dovrà adoperarsi per garantire il rispetto dei valori di emissione ed acustici previsti dalla legge.

4) La ditta Biasuzzi dovrà prevedere un sistema di lavaggio delle gomme degli autocarri. La ditta.Biasuzzi Concrete presenterà inoltre, nei medesimi termini, un progetto di nuova viabilità destinato a collegare il sito del nuovo impianto di betonaggio con la viabilità ordinaria. Più precisamente la ditta realizzerà una strada lungo il perimetro interno dell'ex sito estrattivo in modo tale da interessare il meno possibile via Ca' Vico (il comune di Rossano acconsente che l'accesso alla strada comunale avvenga attraverso il parcheggio pubblico sito nella medesima via) e comunque qualora in futuro sia possibile utilizzare la c.d. "Strada di confine”, attualmente non dimensionata a sufficienza per tale scopo, la ditta Biasuzzi Concrete si impegna già fin d"ora ad utilizzare tale viabilità per l’attività di betonaggio.

c) Dal momento che la destinazione urbanistica del terreno in questione non è compatibile con quella richiesta per la realizzazione dell'impianto, il Comune di Rossano Veneto si impegna ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004 alla trasformazione dell'area attraverso la relativa Pianificazione.

d) Decorsi 5 mesi dalla approvazione comunale del progetto del nuovo impianto di betonaggio senza che la ditta Biassuzzi Concrete abbia proceduto all’abbattimento dell’impianto esistente sito nel bacino Ex Egaf é riconosciuta al comune di Rossano Veneto, quale clausola penale di cui al presente accordo, la somma di € 1.500.000 e verrà accordata al comune medesimo la facoltà incondizionata e senza opporre eccezione alcuna di procedere all'abbattimento d'ufficio dell'impianto di Betonaggio sito nel bacino Ex Egaf con spese a carico della ditta Biasuzzi. Ultimata la demolizione, nei termini o di ufficio, qualora la ditta Biasuzzi  Concrete o altra ditta cui compete non abbia proceduto alla ricomposizione dell'area su cui insisteva l’impianto di  calcestruzzo e delle sue pertinenze (mq. 3000) è riconosciuta al comune di  Rossano Veneto una ulteriore penale di € 1.500.000 e una identica facoltà di procedere d'ufficio con spese a carico della ditta Biasuzzi

e) Il comune di Rossano Venete si impegna a rilasciare il titolo edificatorio del nuovo impianto di betonaggio e la successiva agibilità dello stesso entro 30 giorni dalla approvazione della variante urbanistica.

 4 - DECADENZA CAUSE PENDENTI

Le parti si obbligano con la firma della presente convenzione al ritiro di tutte le cause pendenti fra di esse e di tutte le cause coinvolgenti la Regione Veneto, nessuna esclusa, con compensazione delle spese. Si impegnano altresì a non porre in essere cause future in materia sia amministrativa che civile o penale, per i medesimi accadimenti già oggetto di causa.

 5 - DESTINAZIONE URBANISTICA

Le parti convengono che una volta giunti all'estinzione della cava con provvedimento regionale i terreni facenti parte del sito estrattivo, le aree oggetto della richiesta di ampliamento e l’attuale sito dell'impianto di betonaggio, saranno oggetto di trasformazione urbanistica tramite variante P.R.G. che dovrà trasformarli in aree non agricole (cioè non in aree E di cui all’art. 2 decreto ministeriale aprile 68 n.1444). Le parti concordano sin da ora che tale trasformazione sarà realizzata dal Comune, sentita la ditta, nel rispetto della pianificazione del PAT, dell’interesse pubblico e di quanto pattuito nel presente articolo.

 6 - FIDEJUSSIONE

A garanzia degli impegni assunti con la presente convenzione, fatta eccezione per la realizzazione del nuovo impianto di betonaggio per il quale sono previste apposite penali, la ditta Biasuzzi Cave farà pervenire al Comune di Rossano Veneto entro 30 giorni dalla firma della presente convenzione una polizza fideiussoria assicurativa dell’importo di € 500.000. La polizza è destinata a tutelare il Comune, ai sensi della vigente normativa, da inadempimenti da parte della ditta Biasuzzi. Tale fidejussione è aggiuntiva ed integrativa rispetto a quella già depositata presso la Regione e il suo importo si aggiunge alle spese di ricomposizione della cava e smantellamento dell’impianto di betonaggio, spese tutte che competono, nessuna esclusa, alla ditta Biasuzzi.

 7 – DURATA

La presente convenzione ha valore per 48 mesi. Quanto agli effetti della convenzione le parti sono consapevoli ed accettano che l’efficacia della stessa sia sospensivamente condizionata alla conferma delle sue previsioni nel PAT all’opera dell’Amministrazione comunale di Rossano Veneto. Resta quindi inteso che fino a quando non verrà trasformata urbanisticamente la destinazione d’uso dell’area oggetto di insediamento del nuovo impianto di betonaggio la convenzione non produrrà effetto alcuno per le parti. Biasuzzi Concrete manterrà attivo l’impianto attualmente in essere. Nessun danno o indennizzo competerà alla ditta Biasuzzi qualora il comune di Rossano Veneto decida di non trasformare urbanisticamente l’area oggetto di insediamento del nuovo impianto di betonaggio.

 8 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti circa la presente convenzione è rimessa al giudice competente.

 PER IL COMUNE DI ROSSANO VENETO

Il Commissario Straordinario

Dr. Luigi Scipioni

 PER BIASUZZI CAVE E CONCRETE

Dr. Fabio Biasuzzi

 

 

 

OSSERVAZIONI SULLA PROPOSTA DI “CONVENZIONE TRANSATTIVA” TRA IL “COMUNE DI ROSSANO VENETO” E LE SOCIETÁ “BIASUZZI CAVE S.p.A.” E “BIASUZZI CONCRETE S.p.A.”

 1. CONSIDERAZIONI GENERALI

 1.1. - Presupposti di fatto

(a)       Con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 6133 del 31 ottobre 1989 la ditta BIASUZZI è stata autorizzata alla coltivazione della cava denominata “EX EGAF” in Comune di Rossano Veneto; la concessione (originariamente di dieci anni) è stata rinnovata alla scadenza per un anno alla volta, fino al giugno 2004

(b)       Con domanda del 30 maggio 2004 la BIASUZZI ha chiesto una ulteriore proroga dei termini di coltivazione

 (c)       Con Decreto del Dirigente Regionale n. 55 del 15 febbraio 2005 la richiesta di ulteriore proroga presentata dalla BIASUZZI è stata respinta, ritenendosi dal Servizio Cave della Regione “esaurita” la possibilità di sfruttamento del sito; con il medesimo provvedimento, la ditta BIASUZZI veniva intimata di:

- ricomporre il sito secondo le prescrizioni dell’originaria convenzione

- provvedere allo smantellamento degli impianti esistenti

(d)       Con verbale in sopralluogo di data 26 ottobre 2006, i tecnici Regionali (alla presenza dei rappresentanti della ditta e del Comune di Rossano Veneto) constatavano che l’ordine di ripristino del sito non era stato adempiuto;

(e)       In seguito, la BIASUZZI presentava alla Regione ulteriori domande di “rinvio” dell’esecuzione dei lavori in attesa di “accordi” con il Comune di Rossano Veneto

(f)        Con Delibera numero 3391 del 30 ottobre 2007 (pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 102 del 27 novembre 2007), la Giunta Regionale del Veneto, rilevato l’inadempimento della BIASUZZI agli obblighi di ripristino imposti dalla scadenza della convenzione e rilevato inoltre di aver concesso un tempo ragionevole alla ditta per provvedere autonomamente, ha determinato:

- di riscuotere la fidejussione a suo tempo prestata dalla BIASUZZI a garanzia degli obblighi derivanti dalla convenzione (pari a Euro 348.447,57)

- di ordinare la ricomposizione d’Ufficio del sito

- delegare il Comune di Rossano Veneto per i relativi lavori, trasferendo allo stesso i soldi necessari (derivati dall’escussione della fideiussione).

 1.2. - Le finalità della proposta di transazione

             Il testo della proposta prevede nella sostanza i seguenti obiettivi:

(a) la BIASUZZI si impegna a “estinguere” la cava e a ritirare pertanto il progetto di ampliamento giacente in Regione,

(b) la BIASUZZI si impegna alla conseguente ricomposizione ambientale del sito secondo il progetto approvato a suo tempo dalla Regione (D.G.R. 6133/1989) e a non destinare pertanto il sito (e le aree limitrofe) a discarica o impianti di gestione rifiuti

(c) in cambio, il COMUNE:

 - sospende l’ordinanza di abbattimento dell’impianto calcestruzzi già emanata (Ord. 62/07 del 30 novembre 2007)

- rinuncia all’attuazione della delega conferita dalla Regione per la ricomposizione del sito (D.G.R. 3391/2007)

- si impegna a convenire con la ditta BIASUZZI una variante agli strumenti urbanistici esistenti (in particolare del PAT - Piano di Assetto del Territorio) al fine di consentire la costruzione di un nuovo stabilimento di produzione del calcestruzzo sul terreno adiacente alla cava attualmente a destinazione agricola.

 1.3. - Contenzioso Giudiziario

             Il testo della proposta di transazione dà atto che

            “Le parti si obbligano con la firma della presente convenzione al ritiro di tutte le cause pendenti fra di esse e di tutte le cause coinvolgenti la Regione Veneto, nessuna esclusa, con compensazione delle spese

Vi è pertanto a ritenere - ancorché non ne siano noti gli estremi - che la BIASUZZI abbia impugnato avanti al TAR i provvedimenti Regionali (Decreto del Dirigente Regionale che nega il rinnovo della convenzione e intima il ripristino del sito; Delibera di Giunta Regionale che dispone il ripristino d’Ufficio del sito e l’escussione della fidjussione) e Comunali (Ordinanza di abbattimento degli impianti del Comune di Rossano Veneto) già emanati.

            Si ignora se il TAR abbia disposto la sospensiva degli effetti dei provvedimenti impugnati (ancorché - quanto meno con riguardo all’Ordine di abbattimento del Comune - parrebbe di no) ([1])

 2.  CONSIDERAZIONI LEGALI

             La “transazione” è definita dalla Legge come

            “Il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro” (art. 1965 Cod. Civ.).

            Il “senso” ultimo di una transazione è pertanto quello di comporre definitivamente una controversia in maniera tale che ne risulti eliminato lo stato di incertezza delle posizioni giuridiche soggettive coinvolte nella lite.

            La legge prevede altresì

            “Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

            “La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti” (art. 1966 Cod. Civ.).

            Ciò è ovvio (ma non scontato, come si vedrà). In effetti, con tale disposizione la Legge vieta che si possa transigere su diritti dei quali non si ha la capacità di disporre (ossia: su diritti il cui esercizio appartiene ad altri) né su diritti che non possano essere oggetto di rinuncia (per loro natura ovvero per disposizione di legge) ([2])

             Ciò premesso, vi è pertanto a rilevare quanto segue.

 (a)       La proposta di transazione prevede una condizione sospensiva, ossia che

            “… l’efficacia della stessa sia sospensivamente condizionata alla conferma delle sue previsioni nel PAT ad opera dell’Amministrazione comunale di Rossano Veneto. Resta quindi inteso che fino a quando non verrà trasformata urbanisticamente la destinazione d’uso dell’area oggetto di insediamento del nuovo impianto di betonaggio la convenzione non produrrà effetto alcuno per le parti e che la Biasuzzi Concrete manterrà attivo l’impianto attualmente in essere” (art. 7 della proposta).

            Di qui una prima conclusione interpretativa della volontà delle parti: non è vero che la convenzione sarebbe improduttiva di effetti! Lo è, infatti, soltanto con riguardo agli obblighi della BIASUZZI (che resterebbero sospesi) ma non con riguardo agli obblighi del Comune!

            Infatti il Comune

            “… contestualmente alla firma della presente Convenzione emanerà un atto di sospensione dell’ordinanza di demolizione …”;

tale obbligo “sfugge” alla sospensione degli effetti previsti dalla condizione contrattuale: giacché risulta, in ogni caso, che

            “Resta comunque inteso che, fino a quando non verrà trasformata urbanisticamente la destinazione d’uso dell’area oggetto di insediamento del nuovo impianto di betonaggio … la ditta Biasuzzi manterrà attivo l’impianto attualmente in essere…”.

            Dunque, BIASUZZI continuerebbe a usare gli impianti mentre il Comune non potrebbe pretendere alcunché dalla BIASUZZI finché il Comune stesso non adotti (ove possibile) la variante degli strumenti urbanistici necessaria al “trasferimento” dell’impianto in altro (adiacente) sito.

            Al che, anche a prescindere dall’opportunità politica (della quale si discorrerà oltre), sovviene una prima questione legale.

            Infatti, con Decreto del Dirigente Regionale  n. 55 del 15 febbraio 2005, la Regione ha già ordinato di

            “smantellare e rimuovere gli impianti di lavorazione del materiale presenti nell’area di cava”.

Ora, è vero che l’ordine riguarda gli impianti oggetto della concessione estrattiva, mentre vengono fatti salvi gli altri impianti eventualmente esistenti e autorizzati sulla base di norme diverse ([3]).

            Tuttavia, va tenuto in conto che con il medesimo decreto dirigenziale, la BIASUZZI è stata altresì intimata alla “ricomposizione” del sito.

            Mi sembra pertanto di poter affermare che l’allocazione degli impianti in questione all’interno del perimetro dell’area da sottoporre a

            “ricomposizione ambientale … nelle forme … ricompositive corrispondenti al progetto di sistemazione ambientale per quanto attiene il terreno vegetale e il rinverdimento” (così il decreto dirigenziale)

abbia come conseguenza inevitabile la necessità di riduzione in pristino di qualsivoglia manufatto incompatibile con le necessità di riduzione in pristino dell’ambiente, ancorché a suo tempo autorizzato su basi diverse da quelle della convenzione di cava ([4]).

            Infatti, occorre tenere presente che la concessione estrattiva in questione risale al 1989. Il sito - quali che siano le concrete disposizioni della convenzione, che non ci sono note - dovrà pertanto essere ricondotto alle condizioni preesistenti: ossia alle condizioni esistenti prima del 1989.

            Di qui la necessità che siano ridotti in pristino anche tutti quei manufatti che, pur essendo stati successivamente “autorizzati” a fini diversi da quelli estrattivi, ricadano comunque nell’ambito del perimetro da riqualificare da un punto di vista ambientale.

            Date queste premesse, si deve concludere per l’evidente illegittimità della proposta di transazione per la parte di essa con la quale il Comune si “obbliga” a permettere alla BIASUZZI la prosecuzione della produzione di calcestruzzo con gli impianti esistenti.

            Infatti, il Comune non ha “capacità” di disporre di un tale diritto: giacché tale “autorizzazione” configge con l’ordine della Regione di riduzione in pristino del sito a seguito della scadenza della concessione estrattiva. Non può pertanto il Comune obbligarsi a disporre di un diritto il cui esercizio non gli compete (art. 1966, I comma, Cod. Civ.).

* * *

            Da un diverso punto di vista, la proposta di transazione appare inoltre illegittima anche nella parte in cui obbliga il Comune alla

            “rinuncia all’attuazione del provvedimento di ricomposizione a lui affidato dalla Regione

nonché a indicare e individuare

            “la ditta Biasuzzi Cave S.p.A. come la società che dovrà provvedere in sua vece alla ricomposizione del sito, entro 6 mesi dalla stipula della presente convenzione …” (così la proposta, al capoverso dell’art. 1).

            A parte la già esaminata circostanza della “sospensione” degli obblighi della BIASUZZI (cfr. art. 7 della proposta di cui si sono già evidenziati i profili di incongruità), vi è a rilevare l’evidente illegittimità della rinuncia da parte del Comune all’attuazione della volontà della Regione.

            Infatti, con la D.G.R. n. 3391 cit., la Regione ha delegato il Comune di Rossano Veneto a esercitare la funzione “pubblica” (spettante alla Regione) dell’attività sostitutiva del privato (ex concessionario di cava) inadempiente all’obbligo di riqualificazione ambientale del sito.

            Trattasi di esercizio di un diritto che trova titolo nelle prerogative dei pubblici poteri che la Legge attribuisce all’Ente titolare della potestà amministrativa in materia dell’esercizio di cave (nella specie: la potestà amministrativa spetta alla Regione).

            Il Comune non può pertanto “rinunciare” all’esercizio di un diritto che “per sua stessa natura” è irrinunciabile.

            Non è infatti previsto dall’ordinamento che una Pubblica Amministrazione possa “rinunciare” all’esercizio delle proprie prerogative: giacché l’esercizio di tali prerogative è funzionale al superiore interesse “pubblico” che l’Ente rappresenta (non si tratta, cioè, di mero interesse dell’ente stesso, contrapposto a quello della comunità che l’ente rappresenta) ([5]).

            Per di più, in questo caso, si tratterebbe di una rinuncia posta in essere da un soggetto delegato dall’effettivo titolare della potestà di imperio, con effetto limitato all’adozione degli atti meramente esecutivi della volontà del delegante. L’effetto della rinuncia sarebbe pertanto quello di andare contro la volontà dello stesso soggetto delegante: effettivo titolare della situazione giuridica che si vorrebbe ricomporre con la transazione.

            Nella sostanza, con la firma della transazione il Comune si impegnerebbe - al posto della Regione effettiva titolare del rapporto - a “concedere” alla BIASUZZI di continuare l’attività di produzione del calcestruzzo nel sito già adoperato e ciò contro la volontà espressa dalla Regione che tale sito sia in effetti dismesso e ripristinato (nonché contro la volontà già espressa dallo stesso Comune con l’ordinanza di rimessione in pristino di data 30 novembre 2007).

            Per tali ragioni, appare evidente l’illegittimità della proposta di transazione in parte qua ([6]).

 3. OSSERVAZIONI DI OPPORTUNITÁ POLITICO-AMMINISTRATIVA.

             Sin qui le questioni legali. Si considerino ora alcune valutazioni di opportunità politico-amministrativa che ritengo evidenti.

(a)       É previsto che il Comune si impegni a modificare i propri strumenti urbanistici (in particolare il PAT) in conformità a un “accordo” da sottoscrivere con la BIASUZZI in base al quale l’area (attualmente a destinazione agricola) adiacente alla cava potrà essere destinata alla costruzione di un nuovo impianto di produzione del calcestruzzo (con ulteriore “riconversione” a destinazione diversa da quella agricola delle aree adiacenti al nuovo impianto, ossia le “aree oggetto della richiesta di ampliamento e l’attuale sito dell’impianto di betonaggio”, con necessità di provvedere alla modifica della viabilità e costruzione di nuove strade (così la proposta, sub art. 3 e art. 5).

            Al riguardo occorre evidenziare quanto segue.

            La possibilità da parte dei Comuni di avvalersi di “accordi” con soggetti privati per determinare l’assetto del territorio è espressamente subordinato al riconoscimento di “progetti ed iniziative di rilevante interesse pubblico” (art. 6 L.R. 23 aprile 2004, n. 11).

            Occorre pertanto che l’Amministrazione risponda alle seguenti domande:

- Qual è il “rilevante interesse pubblico” che il Comune rinviene nello sfruttamento dell’area a fini industriali da parte della BIASUZZI?

- Intende il Comune avviare la riqualificazione complessiva dell’area in termini industriali (nuova zona industriale-artigianale)?

- Non sarebbe forse più razionale il completamento delle zone industriali-artigianali già individuate?

- Si prevede forse la destinazione dell’area anche ad uso residenziale?

- Come giustificare l’interesse pubblico di razionale organizzazione del territorio nella commistione di progetti misti industriali-civili-commerciali?

- Quale l’impatto sul territorio e sull’ambiente in un territorio già urbanisticamente pressocché saturo?

            Mi pare che la risposta alle domande che precedono, per quale che essa sia e per la manifesta conflittualità logica del progetto (in relazione alle necessità di razionale governo del territorio) non possa che portare alla conclusione che non sia in effetti ravvisabile alcun interesse pubblico, tanto meno “rilevante”, nel caso concreto e che l’accordo “BIASUZZI” non costituirebbe per il Comune altro che un’operazione di cassa, nella migliore delle ipotesi.

 (b)       É previsto inoltre che il Comune si impegni, contro la volontà già espressa dalla Regione, a consentire la prosecuzione dell’attività di produzione del calcestruzzo fino all’approvazione del nuovo strumento urbanistico e al conseguente trasferimento del sito.

Delle conseguenze di natura legale della proposta di transazione in oggetto si è già trattato ([7]). Tratto qui dell’evidente questione di opportunità politica:

- Quali gli effetti nei futuri rapporti di collaborazione tra la Regione e il Comune?

- Se il Comune si rifiuta ora di eseguire un provvedimento regionale, non sarà altrettanto legittimata in futuro la Regione a negare collaborazione al Comune quando ne sarà richiesta?

            Anche in questo caso, mi sembra di poter serenamente concludere che l’operazione si palesi manifestamente controproducente per il Comune: avendo l’innegabile effetto di pregiudicare i rapporti con la Regione.

 (c)       Infine, sempre in punto di opportunità politico-amministrativa, c’è da evidenziare che, a fronte di un impegno certo da parte del Comune (sospensione dell’ordinanza di riduzione in pristino; necessità di provvedere alla modifica degli strumenti urbanistici) la controparte BIASUZZI assume impegni soltanto eventuali (da eseguirsi in un tempo futuro e incerto) e nient’affatto garantiti e in più ottiene - medio tempore - di poter proseguire la propria attività di impresa (con conseguente lucro).

            In particolare, si evidenzia che:

- a fronte di tutti i rischi assunti dal Comune, la BIASUZZI si impegna in concreto soltanto a produrre una fidejussione di appena 500.000,00 euro di valore

- la BIASUZZI ha già dimostrato in passato di non essere un debitore diligente (tanto che essa non ha ottemperato agli ordini della Regione e quest’ultima ha deliberato l’esecuzione dei lavori in sostituzione del debitore inadempiente)

- la proposta di transazione si limita alla previsione delle penali (complessivamente 3.000.000,00 di euro) in caso di inadempimento della BIASUZZI ai lavori che su di essa incomberanno, senza tuttavia imporre nessuna garanzia in favore del Comune.

            Occorre pertanto chiedersi:

- Se, come probabile (alla luce dei comportamenti tenuti nel passato), la BIASUZZI una volta ottenuto ciò che vuole non provvedesse all’esecuzione dei lavori di ripristino del sito (come promesso al Comune), che garanzie vi sarebbero per il Comune?

- Se la BIASUZZI rifiutasse di pagare le penali stabilite?

            Chiaro che il Comune non è garantito. Esso potrebbe, tutt’al più, far causa alla BIASUZZI avanti il Tribunale per il pagamento delle penali pattuite. Anche ammettendosi che la causa fosse vinta dal Comune (in quanto tempo: diciamo almeno tre anni?), chi garantisce che all’esito la BIASUZZI disporrà  delle somme necessarie per pagare quanto stabilito dalla sentenza? E se nel frattempo la BIASUZZI dovesse cedere l’area a terzi? E se poi la BIASUZZI dovesse fallire? Dove andrebbe il Comune a prendere i soldi che gli spettano?

            Sarebbe quanto meno equo che la proposta di transazione prevedesse, almeno, l’obbligo della BIASUZZI di consegnare una fideiussione di importo quanto meno uguale a quello delle penali stabilte (almeno 3.000.000,00 di euro).

            Da tutto ciò emerge comunque una evidente aleatorietà delle obbligazioni della BIASUZZI e una assoluta mancanza di garanzie in merito; ragione e prudenza consiglierebbero pertanto di rifiutare la sottoscrizione della transazione al fine di non esporre il Comune al rischio di dover “concedere” alla BIASUZZI ciò che essa vuole senza averne alcuna contropartita, non dico già di salvaguardia dell’interesse pubblico ma nemmeno meramente economica.

* * *

            In conclusione, se lo scopo ultimo di ogni transazione è quello di eliminare una incertezza affinché le parti, sapendo esattamente a cosa rinunciano e conoscendo esattamente cosa “portano a casa” nel momento in cui firmano la transazione, decidano di rinunciare alle cause promosse (o che intendono promuovere), non mi pare che nel caso concreto il Comune raggiunga lo scopo voluto.

            Infatti, a fronte della certa rinuncia delle cause in corso il Comune si assume degli obblighi ugualmente certi e immediati ma che non appaiono sufficientemente “garantiti” da una contropartita a carico della BIASUZZI, la quale  si riserva all’evidenza ogni “obbligo” soltanto a determinate condizioni di tempo futuro, senza offrire nessuna garanzia di adempimento.

             In fede.

 dott. Massimo Rebellato

Rossano Veneto, 21 maggio 2008


([1]) Non si spiegherebbe, altrimenti, perché la proposta di transazione preveda l’impegno del Comune di sospendere l’ordinanza di demolizione: segno questo evidente del fatto che l’ordinanza non sia già stata sospesa dal TAR

([2]) Così non si può transigere una causa che ci vede coinvolti disponendo di un diritto del quale non abbiamo capacità di disporre (si pensi, ad esempio, al caso dell’impiegato comunale che, senza averne i poteri di delega, sottoscriva un atto con il quale impegna il Comune a una determinata prestazione); allo stesso modo, non si può transigere su un diritto che la Legge non permette essere oggetto di rinuncia (si pensi, sempre per esemplificare, al caso dell’impiegato del Comune che, pur avendone la delega, obblighi il Comune stesso a concedere il permesso di costruire su zona assolutamente inedificabile e soggetta a vincolo)

([3]) Al che, a essere precisi, occorrerebbe verificare se gli impianti di betonaggio siano stati a suo tempo licenziati come “accessori” della convenzione di cava ovvero con provvedimento distinto: nel primo caso essi dovrebbero seguire le sorti della cava; nel secondo, ne sarebbero indipendenti.

([4]) Non si può avere allo stato la certezza che i manufatti in questione risultino, in concreto, interessati dalle attività di ripristino della cava. Tuttavia, mi pare che una simile conclusione sia avallata dalla circostanza che, in esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n. 3391 del 30 ottobre 2007, con successiva Ordinanza 62/07 del 30 novembre 2007, il Comune di Rossano Veneto ha in effetti ordinato la rimozione degli impianti di betonaggio esistenti. Ciò lascia evidentemente presumere che - quale che sia stato l’originario permesso di costruzione degli impianti in questione (ossia se fossero parte della convenzione di cava ovvero autorizzati successivamente ad altri fini), essi ricadono comunque nell’ambito dell’area da riqualificare e per la quale il Comune ha ricevuto delega dalla Regione per l’esecuzione dei relativi lavori in sostituzione della ditta inadempiente. Diversamente, non si spiegherebbe perché il Comune abbia pronunciato l’ordinanza di abbattimento in questione: se l’ha fatto, è evidente che esso riteneva che la persistenza di detti manufatti fosse incompatibile con la necessità di provvedere alla riqualificazione del sito della cava secondo le disposizioni regionali.

([5]) Si intende: il Comune potrebbe semmai rinunciare all’esercizio delle prerogative che si risolvono nell’espressione della sua potestà di soggetto di diritto privato (si pensi al caso che il Comune conceda in locazione un proprio immobile e che l’inquilino non paghi; sarebbe ad esempio ammissibile che il Comune rinunciasse al credito maturato per le pigioni non pagate); al contrario, laddove il Comune agisca quale ente rappresentativo del pubblico interesse (ossia quale ente esponenziale della popolazione sulla quale esso ha competenza), non è ammissibile alcuna rinuncia: giacché in questo caso la sua azione è vincolata all’attuazione della Legge (art. 97 Cost.: “I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”).

([6]) Peraltro, della evidente illegittimità ben si avvedono le stesse parti: essendo in effetti espressamente previsto che il tutto sia subordinato alla “autorizzazione della Regione”, riconoscendosi quindi l’inutilità della convenzione in assenza della revoca - da parte della Giunta Regionale - della delibera già adottata … Verrebbe allora da chiedersi che senso abbia lo spendersi in inutili parole quando ben si conosce che ciò che si va a scrivere è senza effetto senza l’approvazione della Regione…

([7]) Peraltro, i limiti della presente trattazione non consentono di prendere in considerazione ulteriori aspetti di certa rilevanza legale. Mi riferisco, in particolare, alle responsabilità di natura contabile e penale che conseguirebbero in capo agli amministratori comunali sia per la “distrazione” delle somme destinate dalla Regione all’esecuzione della D.G.R. 3391 cit. sia per l’omissione dell’esecuzione della volontà Regionale.

Posto che la Regione ha stanziato la somma e posto che essa è pertanto destinata a entrare nelle casse del Comune, ne consegue che il mancato utilizzo espone gli Amministratori a responsabilità contabile (per non parlare del caso, tutt’altro che improbabile, che la somma entrata nelle casse del Comune a uno scopo determinato sia, giacché disponibile e giacché il Comune non intende ottemperare ai propri obblighi nei confronti della Regione, destinata ad altri scopi).

Dall’altro lato, posto che la Regione ha delegato il Comune per l’esecuzione dei lavori di ripristino, il rifiuto da parte del Comune stesso a un atto che “per legge” doveva eseguire, espone evidentemente gli Amministratori all’imputazione penale di omissione di atto d’ufficio (insieme a una possibile imputazione di truffa aggravata: giacché, con il raggiro perpetrato, essi avrebbero ottenuto un guadagno - il ricavo della somma stanziata dalla Regione - a spese di un ente pubblico).

 

 

 

 

APPENDICE 1

Ecco cosa prevedeva il programma elettorale di "Progetto Rossano Trevisan" a proposito della cava (vedi pag. 16 - sezione "Verde pubblico"): http://www.progettorossano.info/spaw2/uploads/files/PROGRAM.pdf

... "L’area ampia della cava, per esempio, e la campagna nei dintorni si impongono come un ulteriore grande polmone verde nella zona sud ovest, nel perimetro del nostro piccolo territorio, e già questo potrebbe diventare qualitativamente un rilevante verde pubblico attrezzato in un intervento di riqualificazione concordato." ...